Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita, con riferimento all’ art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Associazione sportiva, culturale e ricreativa denominata: “Cuore Gialloblù”

Art. 2 – SEDE

L’Associazione ha Sede legale in Collegno (TO) Strada Antica di Rivoli, n.21

Art. 3 – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere lo sport della pallacanestro anche rivalutando i colori sociali dell’Auxilium Torino. Essa si propone di svolgere attività sportiva, culturale e ricreativa proponendosi come strumento sociale per la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione alla pratica della pallacanestro intesa come forma di aggregazione per giovani ed adulti. Tra gli obbiettivi dell’associazione si individuano:

La promozione di iniziative sportive sociali e culturali nelle scuole

La ricerca di fondi e sponsor per incentivare la pallacanestro a tutti i livelli dal settore dilettantistico a quello agonistico

Il sostegno di iniziative atte a sostenere la pallacanestro sul territorio anche prevedendo l’inserimento di soggetti disabili e portatori di handicap

Riportare la pallacanestro torinese ai massimi livelli

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:

svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;

promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;

organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive ed iniziative di “sport per tutti e per ciascuno” per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;

organizzare trasferte, viaggi e soggiorni per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;

pubblicare periodici e notiziari riguardanti l’attività associativa, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;

realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

utilizzare siti Internet, mailing-list o strumenti multimediali affini;

organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;

condurre e gestire impianti sportivi, turistici e ricreativi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio.

L’Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’ Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 4 – SOCI

L’Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione e godono dell’ elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti (fatto salvo l’art. 22), approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio. I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

SOCI FONDATORI: Sono i Soci che hanno posto in essere l’Associazione, nelle persone di: Fabrizio REGRUTO, Ezio REGRUTO, Annalisa Barbara PESANDO, Marcello PERIS, Iuri Silvio SFERLAZZA, Andrea PESANDO, Mauro BERTOGLIO, Marco VOZZA

SOCI ONORARI: Sono persone con tessera onoraria, particolarmente benemerite nei confronti della cultura e dello sport, e insigni personalità che, per posizione sociale o culturale, possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell’Associazione stessa.

SOCI SOSTENITORI: sono i soci che condividendone le finalità contribuiscono con donazioni alle attività dell’Associazione

SOCI ORDINARI: Sono i Soci che costituiscono l’Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

SOCI JUNIORES: Sono i Soci che, al primo gennaio dell’anno in corso, non hanno compiuto i 18 anni.

La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e non ha scadenza, quindi non deve essere annualmente rinnovata.

Art. 5 – PARTECIPANTI

Sono i soggetti di cui all’Art. 111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 – PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche, ricreative di marketing e merchandising, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’ Associazione stessa.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre: a) presentare domanda alla Segreteria dell’ Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte; b) accettare le norme del presente Statuto; c) versare la quota associativa.

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’Associazione. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell’ Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale o Sportiva ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

Art. 10 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all’Associazione:

a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;

b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI

Gli Organi Sociali sono: a) l’Assemblea Generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente d) il collegio dei probiviri

Art. 13 – ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell’ Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 14 -DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’ Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 15 – COMPITI DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea: a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull’indirizzo generale dell’attività e la gestione dell’Associazione; b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia; c) elegge il Consiglio Direttivo d) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto fatto salvo fatto salvo l’art. 22

Art. 16 – CONVOCAZIONE

La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell’Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni. Il rendiconto dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il rendiconto deve riprodurre in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.

Art. 17 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 18 – MODIFICHE DI STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ ordine del giorno (fatto salvo l’art. 22).

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario. Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre membri ed è eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio olimpico, si riunisce periodicamente almeno quattro volte all’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali svolgono mandato a titolo gratuito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti; i nuovi Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualunque altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni: a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione; b) attua le deliberazioni dell’Assemblea; c)provvede all’ammissione e all’iscrizione dei nuovi Soci; d) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all’ Assemblea riferendo sull’attività svolta e su quella in programma; e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente; f) designa i collaboratori preposti alle varie attività; g) convoca l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie; h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri ha come fine la verifica delle attività svolte dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 22 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Nessun atto di Assemblea può modificare le finalità e gli scopi dell’Associazione prima del 31 dicembre 2010.

Art. 23 – SETTORI E SEZIONI

L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale e, costituito secondo le regole previste dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza ed in ogni caso secondo le indicazioni stabilite dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 25 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva e Culturale a cui l’Associazione è affiliata ed in ogni caso le norme del Codice Civile.

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